Art. 154

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…Mi sto arrovellando il cervello per trovare le parole o i riferimenti giuridici necessari a far capire a Solinas e a tutti gli altri Componenti della sua Giunta la differenza che intercorre tra territori considerati EXTRADOGANALI e territori che invece non lo sono . La differenza tra i due diversi regimi fiscali che si applicano ai suddetti territori, la possiamo innanzi tutto rilevare dal fatto che le ZES siano state inventate/istituite in periodo successivo alla emanazione dello Statuto Sardo (1948) dove si prevede per la prima volta la istituzione dei porti franchi in Sardegna, e che il dlgs 75/1998 e’stato emanato proprio si sensi del suddetto articolo 12 dello Statuto Sardo e del fatto che nel suddetto dlgs 75/1998 si precisi ancora che la istituzione delle zone franche avviene ai sensi dei Codici doganali comunitari emanati ai sensi della normativa comunitaria di cui ai Regolamenti 2913/92 e 2454/93 , regolamenti dove non troviamo la presenza di articoli riguardanti le ZES . DLGS 75/1998 con il quale sono stati istituiti nell’isola i sei porti franchi EXTRADOGANALI e le 340 zone franche industriali EXTRADOGANALI collegate o collegabili ai suddetti porti. Appare evidente che a termini di legge doganale comunitaria considerata SOVRAORDINATA alla normativa sia italiana che degli altri Stati membri, IN SARDEGNA NON SI POSSANO REALIZZARE….. le ZES ( zone economiche speciali) IN QUANTO SI TRATTA DI AIUTI DI STATO VIETATI NEI TERRITORI ISTITUITI COME ZONA FRANCA … DOVE LA NORMATIVA CHE LE DISCIPLINA PREVEDE CHE , NEL CASO LE STESSE VENGANO ERRONEAMENTE CONCESSE O ISTITUITE , GLI EVENTUALI BENEFICI FISCALI OTTENUTI E CONSISTENTI IN CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE AI SENSI DEL DL. 91/2017 CONVERTITO NELLA LEGGE 123/2017…. (GLI STESSI BENEFICI FISCALI ) DOVRANNO ESSERE NECESSARIAMENTE RECUPERATI DALLE AGENZIE DELLE ENTRATE . Infatti i suddetti crediti d’imposta sono considerati Aiuti di Stato che possono essere concessi esclusivamente ai territori temporaneamente SVANTAGGIATI … e non a quelli ( come la Sardegna ) che soffrono di uno svantaggio geografico permanente identificato nella parola INSULARITÀ, mentre le ZES in base alla legge comunitaria ed in base anche alla legge italiana, possono venire concesse / istituite solo per un certo periodo limitato nel tempo ed individuato dalla legge dai 3 a 5 anni . Ma c’è di più, infatti il legislatore Europeo ha previsto che questi Aiuti di Stato chiamati ZES, non si possono realizzare nei territori che godono già dei benefici fiscali riservati ai residenti nei territori istituiti come zona franca, divieto sancito dall’articolo 1 del Regolamento UE 651/2014 dove il legislatore precisa che : “ IL PRESENTE REGOLAMENTO NON SI APPLICA AGLI AIUTI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI…. “. E…..noi ( Sardegna ) dopo la emanazione del dlgs 75/1998, siamo considerati dalla normativa comunitaria ( che si applica direttamente e obbligatoriamente a tutti i paesi facenti parte della Unione Europea …..) proprio come PAESE TERZO così come precisato dalla Direttiva n. 69/75/CEE, direttiva recepita dall’art 170 del DPR 43/73 , e come precisato dal REGOLAMENTO n. 77/388/CEE ( articolo 16) direttiva ( RIFUSÒ NELLA DIRETTIVA 2006/112/CE ), e come ribadito dal Regolamento n. 2151/1984 dove si prevede che le ZONE FRANCHE SONO CONSIDERATE COME PAESE TERZO IN QUANTO COLLOCATE AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA …. ex Comunità’ Economica Europea (CEE) e che pertanto, solo grazie a questa collocazione all’estero, è possibile concedere ai residenti in Sardegna l’esonero dal pagamento di ogni tributo, esonero dai tributi che senza questa ( convenzionale ) collocazione all’estero chiamata EXTRADOGANALITA , non sarebbe possibile concedere alla popolazione. Infatti la così detta FISCALITÀ PRIVILEGIATA viene riservata esclusivamente ai territori istituiti come zona franca, ossia ai residenti nei territori considerati extradoganali i cui residenti hanno diritto alla suddetta fiscalità privilegiata alla pari dei residenti nei territori individuati in Italia con DM 23 gennaio 2002 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 29 del 4 febbraio 2002 . A questo punto non dovrebbero esistere più dubbi sul fatto che le ZES NON POSSONO ESSERE ISTITUITE IN UN’ISOLA CONSIDERATA EXTRADOGANALE, ( al di fuori dell’Italia) IN QUANTO LE STESSE ZES DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ISTITUITE ALL’INTERNO DEI PAESI MEMBRI E QUINDI ALL’INTERNO DELL’ITALIA. Questa importante precisazione la fornisce l’articolo 4 del decreto legge n. 91/2017 …convertito nella legge 123/2017, legge con la quale è stato recepito quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento Doganale n. 952/2013 dove si prevede che nei territori istituiti come zona franca continua ad applicarsi articolo 16 della Direttiva 77/388/CEE …. RIFUSA NELLA DIRETTIVA 2006/112/CE . Regolamenti e Direttive recepite all’articolo 8 e 68 della legge sull’IVA EMANATA con dpr 633/72 dove si prevede che COSTITUISCONO CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE NON IMPONIBILE IVA IL TRASPORTO O LA SPEDIZIONE DI BENI AL FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ e che NON SONO SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL’IVA LE IMPORTAZIONI DI MERCI LA CUI CESSIONE È ESENTE O NON VI È SOGGETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 , articolo ( quest’ultimo) nel quale si elencano le operazioni considerate NON IMPONIBILI IVA O EQUIPARATE A QUESTE AI SENSI DELL’art. 8, 8 bis, e 9 del suddetto dpr 633/72 … OSSIA IL TRASPORTO ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO DI BENI DAI O AI TERRITORI CONSIDERATI ALL’ESTERO COME SONO APPUNTO LE ZONE FRANCHE.

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