Art. 169

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COME ESPORTARE ALL’ESTERO E IN ITALIA I VINI SARDI A PREZZI COMPETITIVI ….. SIAMO STATI AUTORIZZATI A FARLO DA QUANDO IL DLGS 75/1998 HA ISTITUITO LA ZONA FRANCA SU TUTTO IL TERRITORIO DELL’ISOLA!!!!                           

ESPORTARE CON IVA NON IMPONIBILE… E POSSIBILE FARLO ANCHE PER TUTTE LE MERCI CHE ESCONO DALLE ZONE FRANCHE DELLA SARDEGNA… Questo diritto è il volano da cui far partire l’economia non solo della Sardegna ma di tutta l’Italia. Non si tratta di un privilegio ma di un DIRITTO previsto dal Trattato di Roma (articolo 92 e 85) e dal Trattato di Lisbona (articolo 174) dove si precisa che i problemi DELL’INSULARITA ‘si superano concedendo ai residenti nei territori svantaggiati l’esonero dal pagamento non solo dell’IVA sulle merci introdotte/ importate o esportate… ma anche l’esonero  dal pagamento di ogni  altro tipo di tributo, affinché anche coloro che risiedono nei territori svantaggiati possano esercitare l DIRITTO ALLA LIBERA CONCORRENZA ai sensi del quale ( diritto) sono nati i TRATTATI DI ROMA E DI LISBONA… il diritto all’esercizio libera concorrenza previsto nei Trattati, consisteva in una sorta di FINZIONE GIURIDICA CHE COLLOCAVA I TERRITORI SVANTAGGIATI AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA E I RESIDENTI IN TALI TERRITORI COME RESIDENTI ALL’ESTERO OSSIA AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA… e come tali, (ossia come residenti all’estero)  AVEVANO IL DIRITTO ALLA FISCALITÀ PRIVILEGIATA CHE COMPETE AI RESIDENTI NELLE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI… fiscalità privilegiata che significa L’esonero dal pagamento dell’IVA e delle Accise  su tutte le merci che entrano o che escono dal territorio considerato extradoganale, nonché l’esonero dal pagamento di ogni tipo di tributo per i RESIDENTI NEI SUDDETTI TERRITORI EXTRADOGANALI… non è difficile individuare la normativa fiscale europea che prevede… la concessione del diritto alla fiscalità privilegiata… basta andare a leggere la DIRETTIVA n. 77/388/CEE… RIFUSA NELLA DIRETTIVA 2006 /112/CEE e SALVAGUARDATA (ossia considerata ancora in vigore) DAL CODICE DOGANALE COMUNITARIO EMANATO CON REGOLAMENTO n. 952/2013 (articolo 1) . Direttiva 77/388/CEE che all’art. 16 precisa che le merci che entrano o escono dalle zone franche extradoganali si considerano come IMPORTATE O ESPORTATE… DENTRO O… FUORI… DELLA UNIONE EUROPEA AI SENSI DELLE DIRETTIVE n. 69/75/CEE E n. 69/74/CEE. LA SUDDETTA NORMATIVA COMUNITARIA È STATA RECEPITA DALLO STATO ITALIANO ALL’ARTICOLO 2 e 170 DEL CODICE DOGANALE ITALIANO EMANATO CON DPR 43/1973, ALL’ARTICOLO 8 DEL DPR 633/1972 E ALL’ARTICOLO 167 (ex 127bis) DEL DPR 917/1986 .

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