Art. 194

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SE ABBIAMO PAGATO PIÙ TASSE RISPETTO A QUELLE DOVUTE, POSSIAMO MODIFICARE ENTRO CINQUE ANNI LA NOSTRA DICHIARAZIONE DEI REDDITI TRAMITE LA PRESENTAZIONE DELLA “dichiarazione integrativa correttiva “ di cui al DPR 322/1998 articolo 2 comma 8 , dove si prevede che ogni dichiarazione dei redditi che sia frutto di un errore del dichiarante, dal quale possano  derivare oneri fiscali più gravosi rispetto al dovuto, sia sempre emendabile. Anche la Corte di Cassazione a S.U. con la sentenza n. 15063 del 25 ottobre 2002 ha affermato che non può tollerarsi che lo Stato incameri una IMPOSTA CONSIDERATA INDEBITA PER MANCANZA DEL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO. Infatti il rapporto tra contribuente e fisco deve essere basato sul PRINCIPIO DELLA RECIPROCA BUONA FEDE . Sentenza della Cassazione che muove una pesante critica al sistema fiscale italiano , in quanto lo considera basato su una FINZIONE GIURIDICA che sembra reggersi sul presupposto che ogni contribuente, a prescindere dalle sue condizioni culturali o socio economiche,  conosca perfettamente le leggi tributarie in vigore ed il loro contenuto normativo!       È importante ricordare che il DPR 322/1998 ( regolamento sulle modalità di presentazione della dichiarazione integrativa correttiva dei redditi),  è stato emanato ai sensi della legge 662/1996 ( articolo 3 comma 136) dove si prevede la ARMONIZZAZIONE della normativa fiscale italiana con quella Europea.

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