Art. 200

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LA PIÙ GROSSA TRUFFA PERPETRATA AI DANNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, … …… È …. L‘ AVER IMPEDITO … DA PARTE DELLA CLASSE POLITICA ITALIANA E SARDA …. L’ATTIVAZIONE DELLE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI SU TUTTO IL TERRITORIO DELL’ISOLA… DELLA SARDEGNA…. E CHE SI TRATTI DI UNA TRUFFA LO DESUMIAMO DAL FATTO CHE LA SUDDETTA CLASSE POLITICA STA CERCANDO DISPERATAMENTE DI IMPORRE ( VIOLANDO I REGOLAMENTI COMUNITARI) L’ATTIVAZIONE DELLE “ ZES “ AL POSTO DELLE SUDDETTE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI…INFATTI LE SUDDETTE “ZES” TENDONO A SMINUIRE IL NOSTRO DIRITTO IN QUANTO SI TRATTA DI AIUTI DI STATO CONCESSI ALL’INTERNO DEGLI STATI SENZA LA PARTECIPAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNITARI…….. PER GIUNTA SI TRATTA DI AIUTI ( ZES) LA CUI ISTITUZIONE È ASSOLUTAMENTE VIETATA NELLE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI, CHE VENGONO CONCESSI COME CREDITO D’IMPOSTA E PERTANTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI IMPRENDITORI …. MENTRE VENGONO NEGATI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO SVANTAGGIATO ….. BENEFICIO FISCALE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GIUNTA LIMITATO AD ALCUNI ANNI SOLTANTO… …. AL POPOLO SARDO COMPETE INVECE QUANTO PREVISTO DALL’ART 92 del Trattato di Roma di cui alla legge 1203/1957, dove si prevede che le ISOLE LONTANE, E SPOPOLATE IN QUANTO GRAVATE DA UNA DISOCCUPAZIONE ANOMALA, HANNO DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE ALLO SVANTAGGIO , CHE CONSISTE NELLA “ FISCALITÀ PRIVILEGIATA “ DI CUI ALL’ARTICOLO 127 bis DEL DPR 917/1986, UL CUI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE È STATO EMANATO CON DM 429/2001 , SENZA LA QUALE ( fiscalità privilegiata) , FINO AD OGGI È STATO IMPEDITO AI RESIDENTI IN SARDEGNA LA POSSIBILITÀ DI POTER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA LIBERA CONCORRENZA, E CHE DETTO AIUTO DEVE ESSERE RISULTARE A CARICO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E NON SOLO A CARICO DEGLI STATI MEMBRI ( COME INVECE SONO LE “ZES“ ) !!!! Aver impedito la realizzazione delle zone franche extradoganali in Sardegna ha creato un grave danno a tutta l’economia italiana in quanto il DLGS 75/1998 È STATO EMANATO IN ATTUAZIONE DEI CODICI DOGANALI COMUNITARI DI CUI AI REGOLAMENTI n. 2913/1992 e n. 2454/1993 ( appositamente richiamati nel suddetto dlgs 75/198) regolamenti dove si prevede che LA COSTITUZIONE DI UNA PARTE DEL TERRITORIO IN ZONA FRANCA O LA CREAZIONE DI UN DEPOSITO FRANCO PUÒ ESSERE RICHIESTO DA QUALUNQUE PERSONA ALLE AUTORITÀ DOGANALI DESIGNATE ( articolo 801 reg. 2454/83) E CHE NON SORGE ALCUNA OBBLIGAZIONE DOGANALE QUANDO LE MERCI SONO INTRODOTTE NELLE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI … ( lo precisa il regolamento n. 2913/92 agli articoli da 37 a 41 , dall’art 82 all’articolo 99 e dall’art 166 all’articolo 177 ) . Regolamento che nei suddetti articoli  sta confermando quanto già previsto dall’art 16 della Direttiva 77/388/CEE ….. RIFUSA nella Direttiva 2006/112/CE,  tutt’ora in vigore così come precisato all’articolo 1 del NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO EMANATO CON REGOLAMENTO 952/2013.

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