Art. 165

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Solinas non ci sente …. non ascolta … non riceve nessuno … vive nel suo mondo ultraterreno con Angeli Arcangeli  e puri spiriti  che però non lo aiutano a capire che deve smetterla di far finta di ritenere che il dlgs 75/1998 non esista … e che ad suo posto è meglio accontentarsi dell ZES O DELLE ZFU…. ossia di quei regimi fiscali che non solo durano per poco tempo e che non procurano alcun AIUTO AL POPOLO SARDO ma la cui istituzione è severamte vietata nelle Zone franche….. Solinas continua a violare la Legge Comunitaria sulle zone franche extradoganali e di far fare delle brutte figure al POPOLO SARDO che dice di voler rappresentare … senza conoscere  la normativa doganale che consente ai residenti in Sardegna di essere esonerati da pagamento di qualunque tipo di tributo in quanto la Sardegna con la emanazione del dlgs 75/1998 è stato dichiarato non solo Zona Franca ma anche territorio extradoganale e i suoi abitanti sono pertanto considerati residenti all’estero. Infatti vogliamo ricordare a Solinas che la conferma della resistenza all’estero dei residenti in Sardegna è stata data non solo dalla CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA quinta sezione con la sentenza del primo giugno 2017 Causa 2017/C – 249/7 e Causa C-571/15… ma anche dall’attuale CODICE DOGANALE COMUNITARIO EMANATO CON REGOLAMENTO 952/2013 dove all’articolo 116 punto 4 si precisa che SI PROCEDE AL RIMBORSO O ALLO SGRAVIO DEI DAZI DOGANALI ALL’IMPORTAZIONE E ALLA ESPORTAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 119 …dove il legislatore europeo precisa che il trattamento preferenziale dell’esonero dall’applicazione di DAZI DOGANALI SULLE MERCI viene concesso in base a un sistema di COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio NON FACENTE PARTE DEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DELL’UNIONE EUROPEA…. “appare evidente che il legislatore sta confermando quanto già previsto nella DIRETTIVA 77/388/CE dove l’articolo 16 prevede che le merci che entrano nelle zone franche sono esonerate dal pagamento di dazi doganali, iva e accise nonché da ogni altro tipo di tributo ai sensi delle Direttive Comunitarie n. 69/75/CEE e n. 69/74/CEE . Direttiva 77/388/CEE CHE COME SAPPIAMO È STATA RIFUSA NELLA DIRETTIVA 2006/112/CE , e che quest’ultima direttiva continua ad applicarsi lo precisa all’articolo 1 il succitato nuovo CODICE DOGANALE COMUNITARIO EMANATO CON IL REGOLAMENTO n. 952/2013.

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