Art. 166

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CARO PRESIDENTE DELLA REGIONE E CARO SINDACO DI CAGLIARI, mi dite se i vostri CONSULENTI che sono pagati profumatamente con i soldi del popolo, vi hanno informato che la CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (Soprope’) con la sentenza 18 dicembre 2008, Causa C – 349/07 ha SANCITO IL PRINCIPIO che il contribuente prima di ricevere un atto di accertamento definitivo , deve essere messo nelle condizioni di far valere le proprie osservazioni e che tale possibilità  serve a mettere in grado l’autorità competente di conoscere quanti più elementari utili per assumere  una decisione più possibile aderente alla realtà dei fatti nonché garantire l’esercizio della difesa al contribuente, e che L’articolo 22 del nuovo CODICE DOGANALE COMUNITARIO EMANATO CON REGOLAMENTO 952/2013 , prevede un contraddittorio preventivo prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il contribuente , ma che questo contraddittorio non è obbligatorio se la decisione riguarda l’articolo 116 comma 3 … ossia qualora le AUTORITA DOGANALI ritengano che si debba concedere un rimborso o uno sgravio sulla base dell’art 119 comma 3 … ossia quando compete lo sgravio  o il rimborso dei dazi doganali per le per le merci che entrano o escono nei territori NON FACENTI PARTE DEL TERRITORIO DIGANALE DELLA UNIONE EUROPEA.        

Al sig Sindaco di Cagliari vorremmo  invece ricordare  quanto previsto dall’art. 4 comma 3 del DL. 167/1990  convertito nella legge 227/1990 , dove si prevede che NON SUSSISTONO GLI OBBLIGHI DI INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI LA PROPRIETÀ DI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO. Con la succitata norma il legislatore italiano ha voluto precisare che i residenti nelle zone franche extradoganali essendo considerati come residenti all’estero non sono tenuti a pagare i tributi italiani e tantomeno i TRIBUTI COMUNALI E QUELLI REGIONALI .

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