Art. 171

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TENTATIVO DI ESTORSIONE Premesso che la mancata emanazione , da parte del Presidente Solinas,  della legge regionale prevista dall’art 14 del dlgs 114/2016, dove si prevede che i SARDI in quanto residenti in un territorio istituito come zona franca hanno DIRITTO AD UNA FISCALITÀ PRIVILEGIATA, e considerato che il SUDDETTO DIRITTO viene successivamente confermato dall’art.13 comma 7 del  dlgs 142/2018, la mancata emanazione della suddetta legge regionale ( 114/2016) “di fatto“, non solo rende NULLE TUTTE LE CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE DALLE AGENZIE DELLE ENTRATE… MA …. QUALIFICA LE SUDDETTE CARTELLE COME ATTI DI PURA “ESTORSIONE”, ANCHE PERCHÉ LA ISCRIZIONE A RUOLO DEL DEBITO TRIBUTARIO INDICATO NELLA CARTELLA, RISULTA SOTTOSCRITTO DA UN FALSO DIRIGENTE USURPATORE DI PUBBLICI POTERI, COSÌ ‘ COME PRECISATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE NELLA SENTENZA n. 37/2015… Infatti con la emanazione della suddetta normativa (dlgs 114/2016 e dlgs 142/2018)  il legislatore italiano sta confermando non solo, che il diritto dei Sardi alla fiscalità privilegiata continua ad ESISTERE, ma che   il suddetto diritto risulta sancito dall’art. 92 del TRATTATO DI ROMA (ratificato legge 1203/57) . Trattato di Roma dove si prevede che NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO, GLI AIUTI DATI AI TERRITORI SVANTAGGIATI… COME LE ISOLE LONTANE E SPOPOLATE… Trattato di Roma, ai sensi del quale, sono stati emanati i CODICI DOGANALI COMUNITARI EMANATI CON I REGOLAMENTI 2913/92 e n. 2454/93 appositamente richiamati nel dlgs 75/1998 (ossia la legge di livello costituzionale con la quale tutto il territorio dell’isola è stato istituito come  Zona Franca extradoganale), i cui residenti pertanto hanno diritto ad usufruire della FISCALITÀ PRIVILEGIATA ai sensi non solo della normativa fiscale europea di cui al Regolamento 952/2013,  ma anche di quella italiana di recepimento della normativa comunitaria,  che nell’ordine gerarchico delle fonti del diritto risulta essere sovraordinata a quella italiana . Infatti l’articolo 1 del Regolamento 952/2913 prevede che continua ad applicarsi la Direttiva 2006/112/CE… ossia la Direttiva di rifusione della direttiva 77/388/CEE  dove  all’articolo 16 si prevede che le merci che entrano o escono dalle zone franche extradoganali e dai depositi franchi,  sono esonerate dal pagamento non solo dell’IVA ma che i residenti nelle zone franche sono esonerati dal pagamento di ogni altro tipo di tributo ai sensi delle Direttive Comunitarie n. 69/75/CEE e n. 69/74/CEE. Normativa comunitaria recepita dal legislatore italiano all’articolo 167 ( ex 127bis) del DPR 917/1986,  il cui regolamento di attuazione è stato emanato con DM 429/2001 , dove si prevede che anche le persone fisiche hanno diritto all’esonero delle ritenute sugli stipendi e pensioni , normativa comunitaria ( direttive 69/75/CEE E 69/74/CEE) recepita anche all’articolo 170 del CODICE DOGANALE ITALIANO EMANATO CON DPR 43/73.                                                             

Ma non basta , il legislatore italiano fa di più, con i suddetti richiami normativi sta anche confermando che nelle zone franche extradoganali (comprese quelle della Sardegna), non possono essere istituite le ZES che invece sono considerate “AIUTI DI STATO“ riservati esclusivamente agli IMPRENDITORI A CUI È CONCESSO UN CREDITO DI IMPOSTA MA SOLO PER UN CERTO PERIODO DI TEMPO. Precisazione contenuta nelle premesse DEL REGOLAMENTO EUROPEO n. 800/2009 (punto 40) … regime fiscale delle ZES… che ai sensi della succitata normativa, non può essere OVVIAMENTE applicata nel territorio della Sardegna!

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