Art. 190

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ANNULLAMENTO CARTELLE ESATTORIALI …..         

(motivazione)

NEL 2018 IL LEGISLATORE ITALIANO HA FORNITO LA DIMOSTRAZIONE E LA MOTIVAZIONE AI SENSI DELLA QUALE I RESIDENTI IN SARDEGNA NON SONO TENUTI A PAGARE LE CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE DA EQUITALIA O DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, DALLA DATA DI EMANAZIONE DEL DLGS 75/1998. INFATTI CON L’ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGGE 87/2018 HA RISCRITTO L’ARTICOLO 38 DEL DPR 600/73 E COSÌ FACENDO HA FORNITO LA DIMOSTRAZIONE DEL PERCHÉ SIANO NULLE … O MEGLIO INESISTENTI…. TUTTE LE CARTELLE ESATTORIALI CHE HANNO APPORTATO MODIFICHE/ RETTIFICHE … AI REDDITI PRODOTTI DA COLORO CHE RISIEDONO IN SARDEGNA NEGLI ULTIMI VENTIDUE ANNI , OSSIA DA QUANDO È STATO EMANATO IL DLGS 75/1998 . Infatti nel nuovo articolo 38 del dpr 600/1973 si prevede che l’ufficio delle imposte È AUTORIZZATO A PROCEDERE ALLA RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRESENTATE DALLE PERSONE FISICHE, PURCHÉ PREVENTIVAMENTE ABBIA INDIVIDUATO CORRETTAMENTE L’AREA DI APPARTENENZA DEL DICHIARANTE ! Area di appartenenza che ne determina in maniera INEQUIVOCABILE LA  “CAPACITÀ CONTRIBUTIVA” così come precisato nei NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE, SUBENTRATI AGLI STUDI DI SETTORE. L’articolo 38 del DPR 600/73 prevede infatti, che LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA del Contribuente DEBBA essere ricavata da parte del Fisco Italiano, anche attraverso PRESUNZIONI SEMPLICI, PURCHÉ LE STESSE SIANO GRAVI , PRECISE E CONCORDANTI E SOPRATTUTTO FACENDO SALVA LA PROVA FORNITA DAL CONTRIBUENTE CON LA QUALE (LO STESSO) POSSA DIMOSTRARE CHE SI TRATTA DI REDDITI ESENTI O LEGALMENTE ESCLUSI DALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE. Che i redditi prodotti dai residenti in Sardegna siano ESCLUSI DALLA BASE IMPONIBILE, LO CONFERMA L’ARTICOLO 38 della legge 146/1998 che fornisce una interpretazione autentica dell’articolo 3 comma 3 lettera c) del DPR 917/86 , dove si prevede che SONO ESCLUSI DALLA INDICAZIONE NELLA BASE IMPONIBILE I REDDITI – DEGLI ITALIANI- DERIVANTI DA LAVORO DIPENDENTE O DA PENSIONE PER LAVORO PRESTATO IN ZONE DI FRONTIERA O IN PAESI LIMITROFI ALLE ZONE DI FRONTIERA …. OSSIA IN PAESI COLLOCATI AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA E PERTANTO CONSIDERATI ALL’ESTERO. ….. E TRA I PAESI CONSIDERATI ALL’ESTERO ASSIEME ALLE ALLE ZONE DI FRONTIERA, L’ARTICOLO 92 del TRATTATO DI ROMA ED IL REGOLAMENTO 2151/1984 HANNO INDIVIDUATO ANCHE LE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI , CHIAMATE ANCHE CON IL NOME DI “ PAESI TERZI “.

INFATTI CON L’ADESIONE DELL’ITALIA al TRATTATO DI ROMA, LE ZONE DI FRONTIERA POSSONO ESSERE SOLO QUELLE INDIVIDUABILI TRA I CONFINI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) E I PAESI COLLOCATI AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA COME AD ESEMPIO LA SVIZZERA, I PAESI DELL’EST OSSIA LA RUSSIA E OGGI ANCHE L’INGHILTERRA. SAPPIAMO INFATTI CHE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA NASCE PROPRIO CON L’INTENTO DI FACILITARE L’ESERCIZIO DELLA LIBERA CONCORRENZA TRA LE NAZIONI, PER CUI IL PRESUPPOSTO NON PUÒ CHE CONSISTERE NELL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE DOGANALI TRA GLI STATI ADERENTI ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) … QUELLA CHE OGGI SI CHIAMA UNIONE EUROPEA.

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