Art. 191

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PAOLO SAVONA QUANDO HA SCRITTO CHE NEI TERRITORI ISTITUITI COME ZONA FRANCA EXTRADOGANALE CONTINUA AD APPLICARSI IL DM 429/2001, CI HA DATO UN ALTRO IMPORTANTE È PREZIOSO AIUTO, PER INDIVIDUARE LE MODALITÀ DI CON LE QUALI CON UNA “ AUTOCERTIFICAZIONE” POSSIAMO DICHIARARE DI NON ESSERE RESIDENTI IN ITALIA, E CHE PERTANTO ( essendo non residenti) SIAMO ESONERATI DAL PAGAMENTO DI QUALUNQUE TIPO DI TRIBUTO (ALLO STATO ITALIANO ) . Infatti nello stesso periodo (2001) , è stato emanato un altro importante DM del 12.12.2001 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 301 del 28.12.2001 dove si prevede che con con apposita AUTOCERTIFICAZIONEI RESIDENTI NELLE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI possono attestare la sussistenza delle condizioni necessarie per la “ NON APPLICAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI “ In merito si richiama quanto previsto dall’art 26 bis del dpr 600/1973 , articolo ( 26 bis) dove si prevede che i redditi non soggetti ad imposizione sono ATTESTATI mediante la documentazione di cui all’articolo 7 comma 2 del dlgs 239/1996, ai sensi del quale è stato emanato il succitato DM 12.12.2001, articolo 7 che al comma 2 del dlgs 239/1996 dove si prevede i beneficiari della esenzione ( ossia i residenti nelle zone franche extradoganali ) DEVONO ATTESTARE DI NON ESSERE RESIDENTI IN ITALIA e che detta attestazione deve essere inoltrata ai sensi dell’articolo 87 del dpr 917/1986 , articolo dove si prevede che “ LE IMPOSTE SUL REDDITO SI PAGANO NELLO STATO IN CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA PER LA MAGGIOR PARTE DELL’ANNO. Che lo schema di Autocertificazione possa essere riprodotto in FORMATO LIBERO lo prevede l’allegato 2 punto 14 del DM 12.12.2001 in parola.

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