Art. 192

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ADEMPIMENTI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI  RESIDENTI NELLA REGIONE SARDEGNA ISTITUITA COME ZONA FRANCA CON IL DLGS 75/1998. Innanzitutto è necessario tenere presente che il suddetto decreto (dlgs 75/1998) è stato emanato ai sensi dei CODICI DOGANALI COMUNITARI  di cui ai Regolamenti n. 2913/1992 e n. 2454/1993, codici doganali dove si  prevede che le zone franche extradoganali devono essere istituite solo ed esclusivamente nei territori SVANTAGGIATI… I CUI SVANTAGGI SONO STATI INDIVIDUATI NEL TRATTATO DI ROMA (articolo 92 e 93) E NEL TRATTATO DI LISBONA (articolo 174 e sua interpretazione autentica n. 33). I suddetti trattati individuano come territori svantaggiati: le ISOLE LONTANE , SPOPOLATE, E CON UNA DISOCCUPAZIONE ANOMALA. Quindi per poter usufruire dei vantaggi fiscali chiamati FISCALITÀ PRIVILEGIATA, e come tale riservata ai residenti nelle zone franche extradoganali, la popolazione per poter usufruire delle suddette compensazioni allo svantaggio (fiscalità privilegiata), deve conoscere non solo la normativa doganale e fiscale italiana, ma anche e soprattutto, la normativa fiscale europea, normativa fiscale europea che nell’ordine gerarchico delle fonti del diritto è sovraordinata a quella degli Stati membri, e quindi sovraordinata  alla normativa fiscale e doganale  italiana , normativa comunitaria che deve essere rispettata dai residenti in Sardegna al momento in cui effettuano operazioni in dogana per ESPORTARE O IMPORTARE LE MERCI.

Purtroppo il legislatore italiano anziché facilitare il compito ha preferito recepire la normativa doganale comunitaria non solo con l’articolo 8 del DPR 633/1972 e  con la Circolare n. 12 del 19 aprile 1981 , normativa dove si prevede che sono considerate CESSIONI ALLA ESPORTAZIONE NON IMPONIBILI le cessioni di merci destinate ad uscire FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE ITALIANO perché destinate al CONSUMO ESTERO . Infatti con la parola ESPORTAZIONE si considera esclusivamente quella destinata ai paesi terzi, ossia ai paesi collocati al di fuori della Unione Europea in quanto considerati come paesi EXTRACOMUNITARI. La suddetta normativa è stata modificata  a decorrere dal 1 luglio 2009,  con la emanazione del Regolamento 312/2009, regolamento Direttamente applicabile a tutti gli Stati membri, e pertanto non potendo essere  recepito in apposite leggi, (così come previsto per le Direttive comunitarie) lo Stato italiano ha recepito  il suddetto Regolamento n. 312/2009, nelle seguenti NOTE delle Agenzie delle Dogane Italiane: Nota n. 82556 del 17.06.2009, Nota 75522 del 19.06.2009, Nota n. 90673 del 8. 10. 2010,  note  dove si prevede che , ai sensi dell’articolo 592 bis e dell’articolo 796 quinquies bis del Regolamento 2454/1993 e della Nota delle Dogane n. 88970  del 30 giugno 2009, i residenti nelle zone franche extradoganali della Sardegna sono esonerati , per ANALOGIA FISCALE ARMONIZZATA, dalla presentazione in dogana della dichiarazione doganale anche ai sensi degli accordi adottati in data 25 giugno 2009 tra la Comunità Europea e la SVIZZERA nazione considerata extradoganale in quanto ISTITUITA COME ZONA FRANCA.

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