ATTENZIONE ATTENZIONE…. OGGI 18 SETTEMBRE 2021 IN PRIMA PAGINA SU TUTTI I QUOTIDIANI COMPARE LA TERRIFICANTE NOTIZIA CHE QUESTO PARLAMENTO VUOLE AUMENTARE GLI ESTIMI CATASTALI DEGLI IMMOBILI COSTRUITI IN ITALIA , CON CONSEGUENTE RADDOPPIO DELLE TASSE DA PAGARE ( IMU… ICI.. ISI ) PER I PROPRIETARI DI DETTI IMMOBILI . PARLAMENTO ITALIANO CHE CON QUESTA LEGGE INTENDEREBBE DISTRUGGERE GLI INVESTIMENTI FATTI DAGLI ITALIANI CON I LORO RISPARMI ! CI DISPIACE PER GLI ITALIANI , MA I RISPARMI DEI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA NON POSSONO VENIRE TOCCATI DA QUESTO FOLLE PROVVEDIMENTO IN QUANTO IL DLGS 75/1998 HA DICHIARATO CHE TUTTO IL TERRITORIO DELLA SARDEGNA È STATO ISTITUITO COME ZONA FRANCA EXTRADOGANALE , E COME TALE DEVE ESSERE CONSIDERATO COME COLLOCATO AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA …. E CONSEGUENTEMENTE I SUOI ABITANTI DEVONO ESSERE CONSIDERATI COME CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO. Cittadini che non sono tenuti a indicare nella propria DICHIARAZIONE DEI REDDITI GLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO …. OVVERO…. NEI TERRITORI ISTITUITI COME ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI … lo prevede l’articolo 4 comma 3 del DL. 167/1990 convertito nella LEGGE 227/1990 ( articolo 4 comma 3 del dl. 167/90 che è stato introdotto dall’articolo 7 quater comma 23 del DL 193/2016 convertito nella legge 225/2016) . Esonero dalla indicazione nella dichiarazione dei redditi confermato anche dal suo regolamento di attuazione emanato con DM 281/2001 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 161del 13.07.2001 ; ossia il Regolamento che disciplina la presentazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti italiani residenti all’estero. A questo punto, è utile ricordare agli uffici finanziari dello Stato Italiano e agli uffici finanziari dei Comuni della Sardegna che L’attuale CODICE DOGANALE emanato con il Regolamento 952/2013 precisa che continua ad applicarsi la Direttiva 2006/112/CE Ossia la Direttiva di rifusione della Direttiva 77/388/CEE dove all’articolo 16 si prevede che le merci che entrano nelle zone franche extradoganali o nei depositi franchi sono esonerate dal pagamento dell’IVA e che le popolazioni residenti nelle zone franche extradoganali sono esonerate dal pagamento di qualunque tipo di tributo, e che questo ESONERO e disciplinato dalla Direttiva 69/75/CEE e dalla Direttiva 69/74/CEE .
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