Art. 198

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PER POTER CHIEDERE 200 MILA EURO A TESTA, COME RISARCIMENTO DANNI ALLO STATO ITALIANO …… DOBBIAMO INDIVIDUARE QUALE FOSSE LA NORMATIVA FISCALE ITALIANA IN VIGORE AL MOMENTO DELLA EMANZIONE DEL DLGS 75/1998 OSSIA LA NORMATIVA CHE RISERVAVA IL DIRITTO ALLA FISCALITÀ PRIVILEGIATA AI RESIDENTI NELLE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI ITALIANE . Sicuramente era in vigore il DLGS 544/1992 con il quale il legislatore italiano aveva recepito la normativa fiscale europea sulle zone franche extradoganali di cui alla  direttiva 90/434/CEE,  dove all’articolo 11 si precisava  che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere “ I VANTAGGI FISCALI DI COLORO CHE TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA ALL’ESTERO OSSIA AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA “ Il suddetto diritto alla fiscalità privilegiata era stato  previsto dall’articolo 3 comma 161 della legge 662/1996 dove si prevedeva la emanazione di appositi decreti legislativi aventi per oggetto la modifica organica delle imposte sul reddito con l’osservanza del “ REGIME TRIBUTARIO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 90/434/CEE RECEPITA DALL’ITALIA CON IL DLGS 544/1992 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA DAL DLGS 199/2007 “ . Pertanto in ottemperanza di quanto previsto nella suddetta direttiva europea ( 90/434/CEE) sono state apportate modifiche ai testi unici delle imposte sul reddito italiano e precisamente aggiungendo l’articolo 37bis al dpr 600/1973 e aggiungendo l’articolo 127bis al dpr 917/1986, con l’ulteriore importante precisazione che  i suddetti articoli sono stati aggiunti  rispettivamente con il dlgs 358/1997 ( articolo 7) e con  la legge 342/2000 ( articolo 1 comma 1 lett. A) entrambe emanate ai sensi della suddetta Direttiva 90/434/CEE E e ai sensi del suddetto articolo 3 comma 160 della legge 662/1996. In particolare l’articolo 7 del dlgs 358/1997 (che introduce l’articolo 37 bis al DPR 600/73 ) , al comma 8 del suddetto articolo 37bis prevede che le norme tributarie che limitano deduzioni detrazioni o credito d’imposta possono essere disapplicate purché il contribuente “INOLTRANDO APPOSITA  ISTANZA CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL DM 259/1998 e DM 37/1997 “ dimostri che nella particolare fattispecie che lo riguarda, tali effetti elusivi non si possono verificare, e che l’amministrazione finanziaria è tenuto ad annullare eventuali provvedimenti emanati in violazione della suddetta direttiva europea ( cartelle esattoriali) con le modalità previste dal DM 37/1997 . Che la suddetta normativa sia ancora in vigore lo ha precisato il legislatore italiano ( Paolo Savona ) con il dlgs 142/2018 ( articolo 13 comma 7) dove si prevede che nei territori istituiti come zona franca extradoganale continua ad applicarsi la fiscalità privilegiata di cui al dm 429/2001, il DM 24.04.1992,  il DM 21.11.2001,  ossia il regolamento di attuazione dell’articolo 127bis del DPR 917/1986 dove si conferma quanto previsto nella Direttiva 90/434/CEE OSSIA CHE AI SENSI DEL PRINCIPIO DI ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE SULLE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI NON POSSONO ESSERE TASSATI I REDDITI PRODOTTI DALLE IMPRESE CHE DELOCALIZZANO LA RESIDENZA FISCALE ALL’ESTERO E QUINDI AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA .

La dimostrazione che il territorio della Sardegna sia considerato al di fuori della Unione Europea la offre l’articolo 4 comma 6 del REGOLAMENTO 659/1999 DOVE SI PREVEDE CHE LA COMMISSIONE EUROPEA PROVVEDE ALLA ABROGAZIONE/ SOPPRESSIONE DEI REGIMI DI AIUTI DATO ABUSIVAMENTE DAGLI STATI MEMBRI QUALORA VERIFICHI CHE GLI AIUTI SIANO STATI ATTRIBUITI IN VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 92 e 93 DEL TRATTATO DI ROMA E CHE LA SUDDETTA ABROGAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA ENTRO UN DETERMINATO TERMINE . Per quanto sopra esposto, appare evidente che , non essendo a tutt’oggi intervenuta abrogazione del dlgs 75/1998 da parte della Commissione Europea, il diritto alla fiscalità privilegiata competeva al popolo sardo dal momento della emanazione del dlgs 75/1998, PER CUI IL POPOLO SARDO AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 330 del 27.07.2007 HA DIRITTO A CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI NONCHÉ PRETENDERE IL RIMBORSO DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE SU STIPENDI E PENSIONI “ IN PIÙ RISPETTO OLTRE IL DOVUTO “ anche ai sensi dell’articolo 128 della legge doganale emanata con il regolamento 2913/1992 , ai sensi della quale è stato emanato il dlgs 75/1998.

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