LA FISCALITÀ PRIVILEGIATA

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Non dobbiamo avere nessuno dubbio sul fatto che nessuno possa privarci del nostro diritto alla fiscalità privilegiata riservata ai residenti nelle Zone Franche extradoganali, che significa avere il diritto all’esonero dal pagamento dell’IVA e di ogni altro tipo di tributo nonché l’esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi all’Italia. La certezza che questo diritto ci competa tutt’ora è stato garantito anche di recente dal dlgs 142/2018 all’articolo 13 comma 7 dove si prevede che continua ad applicarsi il DM 429/2001, ossia il regolamento di attuazione dell’articolo 167 ( ex 127 bis) del DPR 917/1986 , articolo che disciplina il regime fiscale dei residenti nelle zone franche extradoganali che hanno diritto alla FISCALITÀ PRIVILEGIATA. Ciò che nessun Magistrato, nessun Professore Universitario, nessun Avvocato O Commercialista vi può raccontare è il fatto che la normativa fiscale doganale sulle Zone Franche extradoganali ITALIANE è ancora contenuta in un DM SENZA NUMERO ! ! .. DM 24.04.1992 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 104 del 6.05.1992, dove all’articolo 1 sono elencate tutte le zone franche extradoganali dell’Europa ai cui residenti si applica la FISCALITÀ PRIVILEGIATA.. con l’ulteriore precisazione che si tratta di territori non appartenenti alla Comunità economica europea attuale Unione Europea e quindi territori extradoganali. Ma non basta sempre l’articolo 1 del suddetto DM SENZA NUMERO precisa che, la normativa fiscale che si applica alle zone franche extradoganali europee si deve applicare anche alle zone franche extradoganali italiane ai sensi dell’articolo 76 comma 7 bis, 7 ter e dell’articolo 96 come modificato dall’articolo 11 della legge 413/1991…. Articolo 76 confluito nel frattempo nell’articolo 87 dello stesso Dpr 917/1986 e modificato dall’art 13 comma 6 del suddetto dlgs 142/2018, ossia lo stesso dlgs che al comma 7 dell’articolo 13 prevede che ai residenti nei territori istituiti come zona franca extradoganale continua ad applicarsi il DM 429/2001 ossia il regolamento di attuazione dell’articolo 167 (ex 127bis) del testo unico delle imposte sul reddito emanato DPR 917/1986 dove si prevede che gli accertamenti fiscali e le cartelle esattoriali possono essere notificate solo a coloro che RISIEDONO IN ITALIA PER PIÙ DI SEI MESI, per cui appare evidente che dagli accertamenti fiscali sono ovviamente esclusi i residenti nelle Zone Franche extradoganali considerati residenti all’estero ossia al di fuori della Unione Europea. Che le Zone Franche extradoganali italiane siano equivalenti ed equiparate alle Zone Franche extradoganali della comunità economica europea attuale Unione Europea è stato precisato dall’art 124 del DPR 18/1971.

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