Art. 229

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TRA VATICANO E SARDEGNA IDENTICA NORMATIVA FISCALE ANCHE PER L’IVA …

Lo prevede l’articolo 71 e 72 del DPR 633/1972  assieme agli articoli 2 e 3 del DPR 601/1973 ( per le imposte sul reddito). Quello che i Commercialisti sardi hanno dimenticato è quanto previsto dal DM 29.12.99 dove si prevede che i Commercialisti nella loro attività di CERTIFICATORI devono attenersi a quanto previsto previsto : dal dlgs 241/1997 articolo 36 sulla “ CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA “dove si prevede che sono esonerati dalla apposizione del visto di congruità o conformità sulla  dichiarazione dei redditi di cui al dlgs 490/1998 e di cui al DM 29.12.1999 (G. U. n. 1 del 3.01.99) DM 164/99 ,  quando sugli stessi  tributi indicati nelle suddette dichiarazioni dei redditi, operano cause di esclusione dalla certificazione come quelle previste dal dpr 195/99 che all’articolo 4 comma 1 prevede che I PARAMETRI (E OVVIAMENTE GLI STUDI E GLI INDICI SINTETICI) NON TROVANO APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PER I QUALI OPERANO LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ACCERTAMENTI PREVISTI DA ARTICOLO 10 della legge 146/1998.

Articolo 10 dove al comma 5 si prevede che ai fini dell’IVA si tiene conto della esistenza di operazioni NON SOGGETTE AD IVA OVVERO SOGGETTE A REGIMI SPECIALI .

Inoltre all’articolo 10 comma 9 ( legge 146/98) si richiama la legge 662/1996 ossia la legge dove si prevede la Armonizzazione della legislazione fiscale italiana con quella comunitaria, dove si precisa che la normativa fiscale europea è prevalente su quella degli Stati membri, e che la suddetta prevalenza è stata individuata dalla suddetta legge 662/1996  all’articolo 3 commi 125,126,133 lett, q) , ….. lettera q)  dove si prevede l’adeguamento alla normativa comunitaria anche in tema di SANZIONI. Appare evidente che ai sensi della normativa succitata,  i redditi dei residenti nelle zone franche (della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e della Sardegna) (in quanto istituita  come zona franca con il dlgs 75/1998), (i cui cittadini sono  considerati  residenti all’estero o in PAESE TERZO)  ed  individuati in Italia dall’art  71, 72 nonché dall’articolo 8 primo comma lett c) del dpr 633/1972 , e dal dpr 601/1973 ( articolo 2 e 3), I REDDITI PRODOTTI dagli stessi soggetti,  siano esclusi ANCHE DALLA ATTIVITÀ ACCERTATRICE DEGLI UFFICI FISCALI !  Esclusione dagli accertamenti  fiscali sui redditi , basati su studi di settore pro i residenti nelle zone franche extradoganali, confermato anche da dlgs 128/2015 articolo 1 comma 4 dove si  prevede che sugli  accertamenti e controlli aventi ad oggetto diritti doganali  di cui all’articolo 34 del DPR 43/73 non si possono presentare INTERPELLI  e che gli accertamenti e controlli In materia doganale RESTANO DISCIPLINATI DAL DLGS 374/1990 …. Decreto DOVE ALL’ARTICOLO 7 si precisa che PER LE MERCI DESTINATE AD ESSERE TRASPORTATE AL DI FUORI DEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA VIGE LA ESENZIONE DAI DAZI DOGANALI  PREVISTA DALL’ART 9 del Trattato di Roma reso esecutivo in Italia dalla legge 1203/57. Dlgs 374/1990 emanato ai sensi della legge 349/1989 il cui articolo 3 prevede che le merci non comunitarie sono immagazzinate senza pagamento di dazi e …. ai sensi anche del dlgs 376/1990 dove all’articolo 3 si prevede che quando una merce e’ destinata all’ESPORTAZIONE ESCE DAL DEPOSITO DIGANALE CON IVA ASSOLTA!   Il legislatore italiano con suddetti richiami normativi non fa  altro che confermare come nei territori istituiti come zona extradoganale,   continua ad  applicarsi la normativa comunitaria di cui alla direttiva 77/388/CEE “RIFUSA” nella Direttiva 2006/112/CE e salvaguardata dal nuovo codice doganale comunitario emanato con regolamento 952/2013 , normativa comunitaria recepita  dall’Italia  all’articolo 170 del codice doganale italiano emanato con DPR n. 43/1973 dove si prevede che le zone franche extradoganali italiane sono assimilate alle zone franche extradoganali comunitarie e che entrambe sono disciplinate dalla normativa fiscale comunitaria ARMONIZZATA di cui alle Direttive n. 69/75/CEE  e n. 69/74/CEE dove si prevede che le merci che entrano nelle zone franche sono esonerate dal pagamento dell’IVA e che i residenti nelle zone franche extradoganali sono esonerati dal pagamento di qualunque tipo di tributo.

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