QUESTO È IL POST PIÙ UTILE AL POPOLO SARDO, INFATTI SPIEGHIAMO PERCHÉ SIAMO TENUTI A FARE DICHIARAZIONE DI INTENTO SE IN POSSESSO DELLA PARTITA IVA . DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE INOLTRATA SIA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE AL PROPRIO FORNITORE DI BENI E SERVIZI . La dichiarazione di intento è stato istituita dal dl. 746/1983 convertito nel dl. 17/1984 dove al comma 1 lettera c) si prevede che L’INTENTO DI EFFETTUARE ACQUISTI O IMPORTAZIONI SENZA APPLICARE L’IVA DA PARTE DI COLORO CHE RISIEDONO IN TERRITORI EXTRADOGANALI, DEVE RISULTARE DA APPOSITA DICHIARAZIONE DI INTENTO DA INVIARE AL PROPRIO FORNITORE DI BENI E SERVIZI al quale chiedere la emissione di fattura con IVA NON IMPONIBILE AI SENSI ARTICOLO 8 primo comma lett. c) del DPR 633/1972. Fattura che deve contenere assieme al numero di partita iva anche il numero di protocollo di ricevimento della stessa DICHIARAZIONE DI INTENTO, precedentemente inoltrata all’Agenzia delle Entrate, dichiarazione di intento che può riguardare più operazioni tra le stesse parti. A seguito della emanazione della DIRETTIVA 95/7/CE l’Italia ha emanato la LEGGE 28/1997 la quale oltre ad aggiungere l’articolo 50 bis al dl 331/1993 convertito legge 427/1993 sulle modalità di gestione dei depositi IVA , al comma 2 dell’articolo 1 (legge 28/97) prevede che I SOGGETTI CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL (suddetto) DL 746/1983 convertito LEGGE 17/84 possono effettuare acquisti ed importazioni anche ai sensi dell’articolo 40 del suddetto dl 331/93 conv. legge 427/93…. ARTICOLIO 40 DOVE SI CONFERMA CHE L’IVA SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AI BENI SPEDITI O TRASPORTATI IN ITALIA SE PROVENIENTI DA UNO STATO COMUNITARIO. Quindi per ESCLUSIONE … Si conferma così quanto previsto dalla Direttiva 77/388/CEE (articolo 16) ossia che le merci che entrano nelle zone franche extradoganali (considerati territori collocati all’estero ossia al di fuori della Unione Europea ex CEE) le stesse merci sono esonerate dal pagamento dell’IVA e che, i residenti nelle zone franche extradoganali sono esonerati anche dal pagamento di qualunque tipo di tributo … esonero dal pagamento dell’IVA e di ogni altro tipo di tributo confermato anche dal nuovo codice doganale comunitario emanato con REGOLAMENTO 952/2013 (articolo 1) dove si prevede che continua ad applicarsi la Direttiva 2006/112/CEE OSSIA LA DIRETTIVA DI RIFUSIONE DELLA SUDDETTA DIRETTIVA 77/388/CEE .
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.